IMPORTANTE: prima della compilazione dei vari format si raccomanda di contattare l'Area Tutela della Biodiversità dell'Ente Parco (biodiv@parcobeigua.it) per affrontare le eventuali problematiche e concordare eventuali misure di mitigazione prima dell'invio dei moduli e dell'avvio della procedura
Il nulla osta è un atto di competenza dell'Ente Parco necessario per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti, attività ed opere da eseguire all'interno dell'area protetta in conformità alle disposizioni del Piano Integrato del Parco, ai sensi degli artt. 17 e 18 della l.r. 12/1995 "Riordino delle Aree Protette".
È reso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, con possibilità di rinvio, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso tale il termine, il nulla osta si intende rilasciato.
Le informazioni relative alle Norme e alla zonizzazione del Piano Integrato del Parco sono consultabili nella sezione del sito dedicata al Piano.
La procedura di valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento autorizzativo preventivo a cui sottoporre piani, programmi, progetti, interventi o attività che ricadono nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000.
Lo scopo è quello di valutare in anticipo le potenziali incidenze delle attività umane previste dall'intervento sullo stato di conservazione di habitat e specie per i quali le ZSC e le ZPS sono state designate.
L'Ente Parco del Beigua svolge la Valutazione di Incidenza nei seguenti siti della Rete Natura 2000 che ha in gestione:
IT1321313, ZSC "Foresta della Deiva - Torrente Erro" (Regione Biogeografica Continentale);
IT1330620, ZSC "Pian della Badia (Tiglieto)" (Regione Biogeografica Continentale);
IT1331402, ZSC "Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione" (Regione Biogeografica Mediterranea);
IT1331501, ZSC "Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin" (Regione Biogeografica Mediterranea);
Le informazioni relative al territorio protetto comprendente le ZSC e la ZPS in gestione all'Ente Parco sono consultabili, oltre che nelle schede indentificative sopra riportate, nei seguenti documenti:
Quando non è necessario fare la procedura di VincA
La VIncA non viene richiesta quando sussiste la seguente condizione dettata dalla DGR 461/24:
"le ordinarie attività liberamente esercitabili, per le quali non sussiste un procedimento di approvazione, in quanto non è richiesta preventiva autorizzazione amministrativa, né la presentazione di una dichiarazione di inizio attività, né qualsiasi altra comunicazione e che, ponendosi in continuità e coerenza con le attività in precedenza praticate, non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi e non alterano l'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 149 del D. Lgs 42/2004, non sono assoggettabili a procedura di valutazione di incidenza se non in contrasto con gli obiettivi e le misure di conservazione dei Siti Natura 2000".
Se non si ricade nella sopracitata definizione possono esserci le seguenti possibilità:
Modalità semplificata
Verifica di Corrispondenza
Screening d'Incidenza
Modalità ordinaria
Valutazione appropriata
Vediamo i casi nel dettaglio:
Si riferisce alle casistiche prevalutate dalla Regione Liguria ed elencate nella sezione "Condizioni attuative generali" della DGR 461/2024:
Se il soggetto proponente ha verificato di rientrare nelle suddette casistiche e di soddisfare le condizioni attuative previste per l'area tematica interessata, dovrà attenersi alle condizioni d'obbligo generali individuate dalla DGR 1137/22, e compilare in tutte le sue parti i seguenti format di screening:
Se il soggetto proponenete ha verificato di NON rientrare nelle casistiche prevalutate dalla Regione, dovrà compilare in tutte le sue parti il seguente format di screening:
La valutazione appropriata viene eseguita dall'Ente Gestore ogni qualvolta la procedura di screening d'Incidenza non abbia in sè tutte le garanzie che non si creino situazioni, anche dubbie, in cui lo stato di conservazione di habitat e specie viene in qualche modo minacciato.
In tal caso il proponente dovrà produrre uno studio d'incidenza secondo la normativa vigente che verrà valutato nella procedura ordinaria di Valutazione d'incidenza.
In ogni caso gli interventi attuabili e le modalità che garantiscono il rispetto degli obblighi di tutela sono definiti dagli strumenti regolamentari del Piano Integrato del Parco, in particolare per l'area Parco le Norme Tecniche di Attuazione e per tutto il Territorio Protetto (Parco + Rete Natura 2000) le Misure Regolamentari Gestionali
Per tutti i casi sopra descritti l'Ente Parco ha 60 giorni di tempo per definire l'esito della procedura, nel caso in cui la VIncA sia interna alla procedura di VAS o di VIA la tempistica, invece, dipende da quella del procedimento di VAS o di VIA.
L'Ente Parco, qualora lo ritenga necessario, può chiedere integrazioni alla documentazione presentata da parte del soggetto proponente e, in tal caso, il termine si sospende e decorre nuovamente dalla data di ricevimento da parte dell'Ente Parco delle integrazioni richieste.
Di norma, la Vinca di un P/P/P/I/A ha una validità temporale di 5 anni, ma l'Ente Parco Vinca ha la facoltà sia di ridurre tale periodo, nel caso in cui lo ritenga opportuno (ad es. in presenza di particolare dinamicità delle condizioni ambientali in esame), oppure ampliarlo (ad es. nel caso in cui la Vinca si riferisca a piani pluriennali di maggiore durata).
Responsabile del procedimento:
Antonio Aluigi - tel. 019.4512050
DGR 30 del 18/01/2013 - Legge regionale 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi. Sostituzione D.G.R. 328/2006.
DGR 226 del 29/03/2019 - Legge regionale 28/2009. Linee guida in materia di valutazione di incidenza sui piani – parziale modifica della DGR 30/2013.
DGR 211 del 19/03/2021 - Legge regionale n. 28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della DGR n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza.
DGR 1137 del 18/11/2022 - Legge regionale n. 28/2009. Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali. Adozione elenco pre-valutazioni, approvazione condizioni d'obbligo, aggiornamento format screening proponente ed approvazione format screening valutatore.
DGR 461 del 17/05/2024 - Approvazione delle pre-valutazioni di incidenza regionali, ai sensi delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4.